La previdenza complementare

Introduzione

La previdenza complementare rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria (primo pilastro) dei lavoratori. Essa nasce dall’esigenza di sopperire alle prospettive di riduzione delle coperture previdenziali previste da riforme pensionistiche pubbliche, ed è volta a garantire livelli di copertura più elevati al lavoratore in quiescenza.

Il ruolo della previdenza complementare

Ad oggi, nei Paesi a economia avanzata, la previdenza complementare sta pian piano ricoprendo un ruolo finanziario sempre più importante nella prospettiva dei lavoratori a causa di una precaria sostenibilità finanziaria di un sistema pensionistico basato sulla solidarietà intergenerazionale, che sta alla base dell’attuale funzionamento della previdenza pubblica. Questa precarietà è conseguenza di un incontrollato processo di transizione demografica, caratterizzato da bassi tassi di natalità e da una crescente aspettativa di vita peculiare dei paesi industrializzati (in particolare Italia, Spagna e Giappone).

La legislazione italiana

In Italia, la prima normativa previdenziale complementare nasce con il d.lgs. 124/1993. Successivamente, la disciplina complessiva del sistema pensionistico è stata portata a compimento con la legge delega 243/2004 e con il d.lgs. 252/2005. Quest’ultimo in particolare, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha innovato profondamente il sistema di previdenza complementare, configurandosi come una sorta di testo unico che raccoglie l’intera disciplina sul tema, senza effettuare rimandi ad altre fonti normative, se non in casi limitati.

Caratteristiche principali

Di seguito sono elencate le caratteristiche principali della previdenza complementare:Di seguito sono elencate le caratteristiche principali della previdenza complementare:

  • Libertà e volontarietà dell’adesione del singolo
  • Universalità dell’adesione: Possono aderire alla previdenza complementare i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i lavoratori autonomi o liberi professionisti, i lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.), soggetti fiscalmente a carico, tutti coloro che non svolgono un’attività lavorativa.
  • Varietà delle tipologie di forme previdenziali complementari: L’art. 1 comma 2 del d.lgs. 252/2005, comprende nella definizione di “forme pensionistiche complementari”:
    • Fondi pensione negoziali o chiusi: fondi istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sulla base di contratti oaccordi collettivi che individuano i soggetti ai quali i fondi si rivolgono, la politica di investimento delle risorse e l’erogazione delle prestazioni. Il fondo negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile e direttore del fondo). Talvolta, per lo svolgimento di alcune attività, il fondo negoziale può avvalersi di soggetti specializzati esterni alla sua struttura (ad esempio, per la gestione delle risorse).
    • Fondi pensione aperti: fondi istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Possono essere fondi a adesione collettiva o individuale. I fondi aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo dal patrimonio della società che li istituisce. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla medesima società.
    • Piani pensionistici individuali (PIP): forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
    • Fondi pensione preesistenti: fondi istituiti a seguito della legge 421/1992, ovvero prima che venisse disciplinata in modo organico la previdenza complementare dal d.lgs. 124/1993
  • Il funzionamento dei fondi pensione: Il meccanismo di funzionamento dei fondi pensione prevede che i contributi versati dai singoli iscritti confluiscano in un grande patrimonio, denominato “fondo”, e investiti nel mercato finanziario (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Gli investimenti producono poi, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. Al momento del pensionamento, all’iscritto sono restituiti i contributi versati insieme agli interessi maturati, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva.
  • Prudenza, non speculatività e diversificazione nella gestione dei fondi: I fondi pensioni, nella gestione degli investimenti, sono tenuti al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge. Tali regole devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento stesso. Inoltre, tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.
  • Vigilanza da parte della COVIP: La COVIP (COmmissione di VIgilanza sui fondi Pensione) vigila sulle forme di previdenza complementare, al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e la prudente gestione delle forme pensionistiche, con la finalità di assicurare la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.La COVIP (COmmissione di VIgilanza sui fondi Pensione) vigila sulle forme di previdenza complementare, al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e la prudente gestione delle forme pensionistiche, con la finalità di assicurare la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
  • Agevolazioni fiscali: Il regime fiscale dei fondi pensione prevede delle agevolazioni tipicamente assenti negli altri metodi di risparmio: i rendimenti conseguiti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 20%, più bassa rispetto all’ordinaria aliquota del 26% prevista per le altre tipologie di investimento, e i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite massimo annuo imposto per legge.

Un focus sul Belpaese

Secondo dati COVIP, in Italia, a giugno 2021, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,480 milioni, che corrisponde ad un totale di iscritti di 8,565 milioni di individui (14,45% della popolazione italiana). In particolare, i fondi negoziali contano 3,310 milioni di unità, contro gli 1,678 milioni dei fondi aperti e i 3,551 milioni di PIP. Le risorse destinate alle prestazioni sono complessivamente di 205,5 miliardi di euro. Nei fondi negoziali l’attivo netto risulta pari a 63 miliardi di euro, mentre per i fondi aperti esso si attesta a 27,2 miliardi. 41,4 miliardi invece per i PIP. Per quanto riguarda i rendimenti del risparmio previdenziale, nel periodo da inizio 2011 a fine giugno 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 3,7% per i fondi negoziali, 3,9% per i fondi aperti, 3,8% per i PIP.Secondo dati COVIP, in Italia, a giugno 2021, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,480 milioni, che corrisponde ad un totale di iscritti di 8,565 milioni di individui (14,45% della popolazione italiana). In particolare, i fondi negoziali contano 3,310 milioni di unità, contro gli 1,678 milioni dei fondi aperti e i 3,551 milioni di PIP. Le risorse destinate alle prestazioni sono complessivamente di 205,5 miliardi di euro. Nei fondi negoziali l’attivo netto risulta pari a 63 miliardi di euro, mentre per i fondi aperti esso si attesta a 27,2 miliardi. 41,4 miliardi invece per i PIP. Per quanto riguarda i rendimenti del risparmio previdenziale, nel periodo da inizio 2011 a fine giugno 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 3,7% per i fondi negoziali, 3,9% per i fondi aperti, 3,8% per i PIP.Infine, in merito ai fondi pensione aperti, attualmente in Italia operano 44 fondi detenuti principalmente da Gruppo Intesa Sanpaolo, Arca SGR, Amundi SGR, Allianz, Generali, Gruppo Axa, Gruppo Unipol, Gruppo Helvetia.

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